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16 Ottobre 2026
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Articolo 2792 del Codice Civile

L’ art. 2792 del Codice Civile è rubricato “Divieto di uso e disposizione della cosa“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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