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Articolo 632 del Codice Civile

L’ art. 632 del Codice Civile è rubricato “ Determinazione di legato per arbitrio altrui”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 632 del Codice Civile italiano:

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato.

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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