L' art. 633 del Codice Civile è rubricato “ Condizione sospensiva o risolutiva”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 633 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 633 del Codice Civile italiano:
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.