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Articolo 424 del Codice Civile

L’ art. 424 del Codice Civile è rubricato “ Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 424 del Codice Civile italiano:

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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