Articolo 425 del Codice Civile

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L' art. 425 del Codice Civile è rubricato “ Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 425 del Codice Civile italiano:
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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