Articolo 426 del Codice Civile

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L' art. 426 del Codice Civile è rubricato “ Durata dell'ufficio ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 426 del Codice Civile italiano:
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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