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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 764 del Codice di procedura civile

Articolo 764 del Codice di procedura civile

L’articolo 764 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Opposizione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice di pace.

Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente.

Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall’inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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