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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 85 del Codice di procedura civile

Articolo 85 del Codice di procedura civile

L’articolo 85 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Revoca e rinuncia alla procura”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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