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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 86 del Codice di procedura civile

Articolo 86 del Codice di procedura civile

L’articolo 86 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Difesa personale della parte”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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