L'articolo 85 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Revoca e rinuncia alla procura".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
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