L'articolo 86 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Difesa personale della parte".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
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