Articolo 87 del Codice di procedura civile

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L'articolo 87 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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