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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 84 del Codice di procedura civile

Articolo 84 del Codice di procedura civile

L’articolo 84 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Poteri del difensore”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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