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Articolo 2843 del Codice Civile

L’ art. 2843 del Codice Civile è rubricato “Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca.

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finchè l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.

Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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