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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 434 del Codice di procedura civile

Articolo 434 del Codice di procedura civile

L’articolo 434 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Deposito del ricorso in appello”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:

1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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