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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 432 del Codice di procedura civile

Articolo 432 del Codice di procedura civile

L’articolo 432 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Valutazione equitativa delle prestazioni”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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