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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 433 del Codice di procedura civile

Articolo 433 del Codice di procedura civile

L’articolo 433 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Giudice d’appello”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Ove l’esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l’appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all’articolo 434.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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