Articolo 432 del Codice di procedura civile

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L'articolo 432 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Valutazione equitativa delle prestazioni". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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