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Articolo 9 preleggi del Codice Civile

L’articolo 9 delle preleggi del Codice Civile é rubricato con il nome “Raccolte di usi” .

Questo articolo specifica quanto stabilito dall’articolo 8 delle preleggi dedicato agli “usi”, specificando che quest’ultimi si intendono esistenti fino a prova contraria.

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 9 delle preleggi del Codice Civile italiano: 

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono
esistenti fino a prova contraria.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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