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Articolo 8 preleggi del Codice Civile

L’articolo 8 delle preleggi del Codice Civile é rubricato con il nome “Usi” .

Questo articolo disciplina al primo comma disciplina l’efficacia degli “usi” che la hanno solo se richiamati da leggi e regolamenti. Al secondo comma viene invece specificato che gli usi soccombono alle norme corporative, quest’ultime abrogate con Regio Decreto Legge 9 agosto 1943 numero 721.

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 8 delle preleggi del Codice Civile italiano: 

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da
essi richiamati.

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo
che in esse sia diversamente disposto.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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