L'articolo 9 delle preleggi del Codice Civile é rubricato con il nome “Raccolte di usi” .
Questo articolo specifica quanto stabilito dall'articolo 8 delle preleggi dedicato agli "usi", specificando che quest'ultimi si intendono esistenti fino a prova contraria.
Questo articolo specifica quanto stabilito dall'articolo 8 delle preleggi dedicato agli "usi", specificando che quest'ultimi si intendono esistenti fino a prova contraria.
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 9 delle preleggi del Codice Civile italiano:
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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