Articolo 9 preleggi del Codice Civile

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L'articolo 9 delle preleggi del Codice Civile é rubricato con il nome “Raccolte di usi” .

Questo articolo specifica quanto stabilito dall'articolo 8 delle preleggi dedicato agli "usi", specificando che quest'ultimi si intendono esistenti fino a prova contraria.

Riporto qui sotto il testo dell'articolo 9 delle preleggi del Codice Civile italiano: 
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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