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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 636 del Codice di procedura civile

Articolo 636 del Codice di procedura civile

L’articolo 636 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Parcella delle spese e prestazioni”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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