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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 635 del Codice di procedura civile

Articolo 635 del Codice di procedura civile

L’articolo 635 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’articolo 459 secondo comma, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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