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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 436 del Codice di procedura civile

Articolo 436 del Codice di procedura civile

L’articolo 436 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Costituzione dell’appellato e appello incidentale”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione. L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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