L'articolo 436 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
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