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Articolo 736 del Codice Civile

L’ art. 736 del Codice Civile è rubricato “ Consegna dei documenti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all’intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha l’obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale del luogo dell’aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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