Articolo 737 del Codice Civile

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L' art. 737 del Codice Civile è rubricato “ Soggetti tenuti alla collazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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