Articolo 739 del Codice Civile

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L' art. 739 del Codice Civile è rubricato “ Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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