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Articolo 2223 del Codice Civile

L’ art. 2223 del Codice Civile è rubricato “Prestazione della materia“.

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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