Articolo 2222 del Codice Civile

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L' art. 2222 del Codice Civile è rubricato “Contratto d'opera".

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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