Articolo 2223 del Codice Civile

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L' art. 2223 del Codice Civile è rubricato “Prestazione della materia".

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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