Articolo 2224 del Codice Civile

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L' art. 2224 del Codice Civile è rubricato “Esecuzione dell'opera".

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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