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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 417 del Codice di procedura civile

Articolo 417 del Codice di procedura civile

L’articolo 417 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Costituzione e difesa personali delle parti”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica e può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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