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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 416 del Codice di procedura civile

Articolo 416 del Codice di procedura civile

L’articolo 416 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Costituzione del convenuto”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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