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Articolo 2848 del Codice Civile

L’ art. 2848 del Codice Civile è rubricato “Nuova iscrizione dell’ipoteca“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.

La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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