Articolo 2847 del Codice Civile

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L' art. 2847 del Codice Civile è rubricato “Durata dell'efficacia dell'iscrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.

L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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