Articolo 2846 del Codice Civile

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L' art. 2846 del Codice Civile è rubricato “Spese d'iscrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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