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Articolo 770 del Codice di procedura civile

L’articolo 770 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Inventario da eseguirsi dal notaio”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell’istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto.

La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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