L'articolo 771 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Persone che hanno diritto di assistere all'inventario"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
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