Articolo 771 del Codice di procedura civile

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L'articolo 771 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Persone che hanno diritto di assistere all'inventario"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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