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Articolo 459 del Codice Civile

L’ art. 459 del Codice Civile è rubricato “ Acquisto dell’eredità ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 459  del Codice Civile italiano:

L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

Breve spiegazione:

L’articolo 459 c.c. stabilisce che per diventare eredi è necessaria l’accettazione dell’eredità, che può essere tacita oppure espressa. Indica ulteriormente che l’accettazione ha effetto dal momento dell’apertura della successione. 
Poniamo il caso che Tizio, unico erede del de cuius Caio, deceduto in data 10 gennaio 2025, accetti l’eredità il 20 marzo 2025, in tal caso anche se l’accettazione (come avviene pressoché sempre nella realtà) non avrà effetto dal 20 marzo, ma bensì dalla data della morte, così a seguito di successione gli immobili saranno a lui trasferiti dalla data di decesso ecc.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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