Articolo 458 del Codice Civile

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L' art. 458 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di patti successori ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 458  del Codice Civile italiano:
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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