Articolo 458 del Codice Civile

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L' art. 458 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di patti successori ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 458  del Codice Civile italiano:
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.


Breve spiegazione: 

L’art. 458 c.c dispone il divieto dei patti successori, ammettendo come unica eccezione i patti di famiglia ex art. 768 bis. È bene capire meglio cosa si intende per patti successori e la ratio del loro divieto. I patti successori si suddividono in: istitutivi,  dispositivi e rinunciativi. 
I patti istitutivi: sono quei patti con i quali una persona si accorda con un’altra per nominarla erede o legataria tramite un contratto. Il divieto di questo patto è insito nella caratteristica principale del testamento: la revocabilità, difatti il de cuius se obbligato da un contratto non sarebbe piú libero di revocare l’atto come invece permesso con il testamento (revocabile in ogni momento fino alla morte). 

La seconda categoria di patti successori, sono: i patti dispositivi. Si ha quando un soggetto vende o dispone di beni che spera di ereditare da una persona ancora in vita. Anche questo patto è nullo per ragioni etiche, si vuole evitare che la morte di una persona diventi l'oggetto di una speculazione contrattuale o, peggio, che qualcuno possa trarre un beneficio diretto dalla fine della vita di un altro soggetto.

Infine i patti rinunciativi: si ha quando un soggetto rinuncia ai diritti che gli potrebbero derivare da una successione non ancora aperta. Pertanto un soggetto rinuncia a priori un’eredità, questo patto è nullo poiché spesso queste rinunce avvengono sotto pressione psicologica o per indisponibilità economica attuale, porterebbe il futuro erede a fare una scelta anticipata senza sapere l’esatto ammontare dell’eredità. 

L'eccezione è il patto di famiglia: cioè quel patto che l’imprenditore per garantire la continuità della propria impresa trasferisce l’azienda (o le proprie quote societarie) a uno o più discendenti, evitando che alla sua morte l'attività venga frammentata o bloccata da liti ereditaria. Approfondiremo il tema nell’articolo 768 bis del Codice civile. 

 

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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