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Articolo 1297 del Codice Civile

L’ art. 1297 del Codice Civile è rubricato “Eccezioni personali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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