Articolo 1296 del Codice Civile

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L' art. 1296 del Codice Civile è rubricato “Scelta del creditore per il pagamento".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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