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Articolo 416 del Codice Civile

L’ art. 416 del Codice Civile è rubricato “ Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 416 del Codice Civile italiano:

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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