Articolo 415 del Codice Civile

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L' art. 415 del Codice Civile è rubricato “ Persone che possono essere inabilitate ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 415 del Codice Civile italiano:
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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