L' art. 416 del Codice Civile è rubricato “ Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 416 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 416 del Codice Civile italiano:
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore.
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