Articolo 414 del Codice Civile

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L' art. 414 del Codice Civile è rubricato “ Persone che possono essere interdette ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 414 del Codice Civile italiano:
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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