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Articolo 2 preleggi del Codice Civile italiano

L’articolo 2 delle preleggi del Codice Civile é il secondo articolo delle preleggi del Codice Civile ed é rubricato con il nome “leggi” .

Stabilisce che la formazione delle leggi e degli atti del Governo aventi forza di legge, pertanto si fa riferimento a decreto legge e legislativo, vengono disciplinati da norme di tipo costituzionale, pertanto é la stessa Costituzione che fissa le modalità di formazione di queste norme.

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 2 delle preleggi del Codice Civile italiano: 

La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

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