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Articolo 3 preleggi del Codice Civile

L’articolo 3 delle preleggi del Codice Civile  é rubricato con il nome “regolamento” .

In questo articolo 3 delle preleggi viene completato l’articolo precedente che attribuiva il potere alle leggi costituzionali per la formazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge. L’articolo 3 delle preleggi esplicita ancora che le fonti regolamentari del Governo sono stabilite da norme costituzionali.

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 3 delle preleggi del Codice Civile italiano: 

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. 

Il potere regolamentare di altre autorità é esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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