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Articolo 4 preleggi del Codice Civile

L’articolo 4 delle preleggi del Codice Civile é rubricato con il nome “limiti della disciplina regolamentare” .In questo articolo viene specificato al primo comma che i regolamenti non possono essere contrari alle disposizioni di legge come previsto dall’articolo 3 delle preleggi.

Al secondo comma c’è un ulteriore vincolo, secondo cui i regolamenti dell’articolo 3 al secondo comma non possono essere contrari ai regolamenti dal Governo.

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 4 delle preleggi del Codice Civile italiano:

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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